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Split payment cos'è: guida alla scissione IVA

Split payment cos'è: il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA obbligatorio per chi fattura alla PA. Scopri regole, soggetti coinvolti e adempimenti fiscali.

Riccardo Sabatti, Founder
Indice dei contenuti

Split payment cos'è: scissione dei pagamenti IVA negli appalti pubblici

Ogni anno miliardi di euro di IVA vengono versati direttamente dalle pubbliche amministrazioni all'Erario, senza transitare dal conto del fornitore. Se fatturi alla PA e non sai ancora split payment cos'è, rischi di emettere fatture errate che bloccano i pagamenti o generano sanzioni.

La scissione dei pagamenti è in vigore dal 1° gennaio 2015 e la platea dei soggetti obbligati si è allargata più volte. Oggi tocca non solo le PA classiche ma anche società partecipate, fondazioni e quotate FTSE MIB.

Questa guida spiega il meccanismo, i campi obbligatori in fattura elettronica, gli errori più comuni e le conseguenze pratiche sul cash flow quando si applica lo split payment cos'è nella pratica quotidiana.

Split payment: come funziona la scissione

Lo split payment è il meccanismo fiscale introdotto dall'art. 17-ter DPR 633/1972 per cui l'IVA esposta in fattura non viene mai incassata dal fornitore, ma versata direttamente all'Erario dall'ente acquirente pubblico. Il fornitore riceve soltanto l'imponibile netto, con un impatto diretto e immediato sulla liquidità aziendale.

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è il meccanismo per cui l'IVA esposta in fattura non viene pagata al fornitore ma versata direttamente all'Erario dall'ente acquirente. Il fornitore riceve solo l'imponibile netto. Introdotto dall'art. 17-ter DPR 633/1972, si applica alle forniture di beni e prestazioni di servizi verso PA e soggetti assimilati.

Il nome dice già tutto: il pagamento si "scinde" in due flussi separati. Il fornitore incassa l'imponibile. L'ente versa l'IVA direttamente allo Stato.

Capire split payment cos'è nella pratica significa comprendere che questa scissione produce effetti concreti sul cash flow: l'IVA non transita più dal conto corrente del fornitore, ma viene gestita interamente dall'ente pubblico acquirente.

IVA in fattura con split payment

In un regime ordinario il fornitore riscuote l'IVA dal cliente, la accantona e la versa all'Erario nella liquidazione periodica.

Con lo split payment questo passaggio salta.

Il fornitore emette la fattura con IVA esposta normalmente. Ma l'ente paga solo la base imponibile. L'IVA non entra mai nei conti del fornitore: viene versata dall'ente tramite modello F24 o trattenuta dai propri versamenti IVA.

Il fornitore registra la fattura in uscita per il totale (imponibile + IVA), poi storna l'IVA a debito perché non la incassa. Se acquista beni e servizi con IVA, quella IVA resta a credito senza essere compensata dall'IVA sulle vendite PA.

Chi lavora prevalentemente con enti pubblici si trova strutturalmente a credito IVA ogni trimestre.

Il regime di scissione dei pagamenti, operativo in Italia dal 1° gennaio 2015, ha sottratto alla disponibilità dei fornitori privati l'IVA incassata dalla Pubblica Amministrazione, eliminando alla radice il fenomeno delle frodi carosello nel comparto pubblico stimato in miliardi di euro annui.

Art. 17-ter DPR 633/72: il riferimento normativo

Riferimento normativo

  • Art. 17-ter, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - norma istitutiva
  • L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1 co. 629 - entrata in vigore 1° gennaio 2015
  • DM MEF 23 gennaio 2015 - modalità operative
  • L. 232/2016 e L. 205/2017 - estensioni dell'ambito soggettivo
  • Art. 1 co. 89, L. 213/2023 (Legge Bilancio 2024) - proroga al 30 giugno 2026

L'obiettivo originale era contrastare le frodi IVA: operatori che incassavano l'imposta dai clienti pubblici ma non la versavano mai allo Stato. La scissione elimina il problema alla radice togliendo al fornitore la disponibilità dell'IVA.

La Commissione Europea ha autorizzato la deroga alla Direttiva IVA 2006/112/CE che rende possibile il regime italiano di split payment, riconoscendolo come misura antifrode compatibile con il diritto comunitario.

IVA split payment: chi deve applicarla

L'IVA split payment deve essere applicata da tutti i fornitori che emettono fattura verso Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici, fondazioni con partecipazione pubblica superiore al 70% e società quotate nel FTSE MIB.

Sono invece esclusi i professionisti con ritenuta d'acconto, i soggetti in regime forfettario e le operazioni esenti o in reverse charge.

La platea si è allargata progressivamente dal 2015. Oggi l'IVA split payment riguarda un insieme ampio di soggetti pubblici e para-pubblici.

Split payment PA: soggetti destinatari

I principali destinatari del regime sono:

  • Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, università)
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali
  • Fondazioni partecipate dalla PA per più del 70%
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
  • Società controllate da enti pubblici con fatturato superiore a €800.000 (dal 2017)
  • Società quotate nell'indice FTSE MIB

L'elenco ufficiale è pubblicato e aggiornato dal MEF - Dipartimento delle Finanze. Prima di emettere fattura, il fornitore deve verificare se il cliente rientra nella platea. Per un approfondimento dettagliato consulta l'elenco aggiornato dei soggetti tenuti allo split payment: la lista viene revisionata periodicamente e alcune società possono entrare o uscire dal perimetro.

Sulla questione specifica di come applicare correttamente il regime nelle forniture alla PA, la pagina sullo split payment e Pubblica Amministrazione offre un quadro operativo completo.

Esclusioni e casi limite

Il regime non si applica in questi casi:

  • Compensi soggetti a ritenuta alla fonte: professionisti con ritenuta d'acconto (art. 25 DPR 600/73) sono esclusi
  • Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72): niente IVA esposta, niente scissione
  • Operazioni fuori campo IVA: stesso ragionamento
  • Soggetti in regime forfettario: non addebitano IVA, quindi il meccanismo non si attiva
  • Operazioni soggette a reverse charge: in questo caso prevale la disciplina specifica

Un errore frequente è applicare lo split payment a professionisti con ritenuta. Se il commercialista o il consulente emette fattura con ritenuta d'acconto verso un ente pubblico, non deve usare la scissione dei pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 i criteri di esclusione dal regime di scissione dei pagamenti, specificando che la presenza della ritenuta d'acconto ex art. 25 DPR 600/73 costituisce condizione sufficiente per l'inapplicabilità dello split payment.

Reverse charge vs split payment: quale prevale nei subappalti

Nei contratti di subappalto edile (art. 17 co. 6 lett. a, DPR 633/72) il meccanismo applicabile è il reverse charge: il subappaltatore emette fattura senza IVA, e l'appaltatore principale integra l'imposta. I due regimi non si sommano. Quando il reverse charge è applicabile, ha la precedenza assoluta sul split payment.

Nei subappalti edili tra privati il fornitore non deve indicare la scissione dei pagamenti: deve emettere fattura con il codice di natura corretto per il reverse charge. Confondere i due meccanismi genera fatture errate e possibili contestazioni.

Come emettere la fattura elettronica in s/iva: campi obbligatori su SDI

Per emettere correttamente una fattura elettronica in split payment tramite il Sistema di Interscambio (SDI), è obbligatorio impostare il campo EsigibilitaIVA con il valore S e il tipo documento TD01, oltre a inserire nel corpo la dicitura "scissione dei pagamenti". L'omissione di questi campi causa il pagamento errato dell'IVA da parte dell'ente e genera irregolarità sanabili solo con nota di credito.

La fattura elettronica verso PA passa obbligatoriamente per il Sistema di Interscambio (SDI). Per approfondire i passaggi operativi completi, la guida su come emettere una fattura elettronica alla PA copre tutti i dettagli tecnici del processo.

Esigibilità IVA S e tipo documento TD01: cosa compilare

La tabella riassume i campi obbligatori per una fattura in split payment:

Campo SDIValore da inserire
TipoDocumentoTD01
EsigibilitaIVAS (scissione dei pagamenti)
Descrizione nel corpo"scissione dei pagamenti"
IVA espostaSì, con aliquota ordinaria (es. 22%)

Il campo EsigibilitaIVA = S segnala al sistema e all'ente ricevente che l'IVA non deve essere pagata al fornitore ma versata direttamente all'Erario. Dimenticarlo significa che l'ente potrebbe pagare l'IVA al fornitore per errore, creando una situazione irregolare da correggere.

I principali software gestionali hanno un flag dedicato, spesso etichettato "scissione dei pagamenti" o "split payment", da attivare nell'anagrafica del cliente PA o nella singola fattura. Verificare che il flag sia attivo prima di inviare la fattura evita rilavorazioni e ritardi nei pagamenti.

Esempio numerico completo: fattura con e senza split payment

VoceSenza split paymentCon split payment
Imponibile€10.000€10.000
IVA 22%€2.200€2.200
Totale fattura€12.200€12.200
Incassato dal fornitore€12.200€10.000
IVA versata daFornitore (in liquidazione periodica)Ente PA (F24 o trattenuta interna)

La fattura ha lo stesso importo totale in entrambi i casi. Cambia solo chi versa l'IVA all'Erario e chi incassa cosa. Per il fornitore la differenza è concreta: con lo split payment entra €2.200 in meno nel conto corrente rispetto a una vendita a cliente privato con pari importo.

Mini-esempio con IVA al 10% (es. servizi di ristorazione collettiva o interventi edilizi specifici):

VoceCon split payment (IVA 10%)
Imponibile€10.000
IVA 10%€1.000
Totale fattura€11.000
Incassato dal fornitore€10.000
IVA versata daEnte PA

L'aliquota cambia l'importo assoluto trattenuto, ma il meccanismo è identico.

Impatto sul cash flow: il credito IVA strutturale e il rimborso trimestrale

Chi lavora quasi esclusivamente con PA accumula credito IVA ogni trimestre. Gli acquisti generano IVA a credito che non viene assorbita dall'IVA a debito sulle vendite (perché quella IVA non transita mai dal fornitore).

La soluzione è il rimborso IVA accelerato trimestrale previsto dall'art. 38-bis DPR 633/72, tramite modello IVA TR. Il rimborso avviene entro 3 mesi dalla presentazione se:

  • si presenta garanzia bancaria o assicurativa, oppure
  • si rientra nei casi di rimborso prioritario (contribuenti virtuosi, start-up, etc.)

Pianificare questo flusso è indispensabile. Un'azienda con €500.000 di fatturato annuo alla PA all'aliquota 22% accumula circa €110.000 di credito IVA all'anno che non recupera automaticamente: deve richiedere attivamente il rimborso o la compensazione con altri tributi tramite F24.

Un fornitore della Pubblica Amministrazione con fatturato annuo di €500.000 e IVA al 22% genera strutturalmente €110.000 di credito IVA ogni anno per effetto dello split payment, credito recuperabile solo tramite rimborso accelerato ex art. 38-bis DPR 633/72 o compensazione F24.

Split payment e appalti pubblici: cosa cambia per chi partecipa alle gare

Per i fornitori che partecipano alle gare pubbliche, lo split payment implica una riduzione strutturale della liquidità durante l'esecuzione del contratto: l'IVA esposta in fattura non viene mai incassata, rendendo necessaria una pianificazione finanziaria specifica. La proroga disposta dall'art. 1 co. 89 L. 213/2023 estende queste condizioni operative fino al 30 giugno 2026.

Lo split payment non è solo una questione fiscale. Per chi partecipa alle gare pubbliche e vince contratti con PA, ha implicazioni dirette sulla gestione finanziaria del contratto.

Proroga al 30 giugno 2026: cosa prevede la Legge Bilancio 2024

L'art. 1 co. 89 della L. 213/2023 (Legge Bilancio 2024) ha prorogato il regime fino al 30 giugno 2026. Il meccanismo era originariamente una misura temporanea, ma è stato rinnovato ripetutamente. Ogni proroga richiede una nuova autorizzazione dalla Commissione Europea in quanto deroga alla Direttiva IVA.

Fino al 30 giugno 2026 le regole rimangono quelle attuali. Non sono previste modifiche sostanziali al perimetro dei soggetti. Dopo quella data, senza ulteriore proroga, si tornerebbe al regime ordinario.

Per chi stipula contratti pluriennali con la PA è utile tenere presente questo orizzonte temporale nella pianificazione finanziaria.

Errori comuni e sanzioni: i rischi da evitare in fatturazione

Gli errori più frequenti sono tre.

1. Non indicare la scissione dei pagamenti in fattura. Se l'ente riceve una fattura senza l'indicazione, potrebbe pagarla per intero (IVA inclusa) al fornitore. Il fornitore si trova con un'IVA incassata che non avrebbe dovuto ricevere: deve versarla all'Erario in aggiunta a eventuali interessi.

2. Applicare lo split payment dove non va applicato. Classico caso: fattura a un ente pubblico per una prestazione esente IVA (es. formazione certificata). Inserire il flag split payment su una fattura esente genera un documento tecnicamente incongruente.

3. Confondere reverse charge e split payment nei subappalti. Un subappaltatore edile che emette fattura con split payment invece di reverse charge sbaglia il documento: l'IVA deve essere integrata dall'appaltatore principale, non versata dall'ente committente.

Le sanzioni per errori nella fatturazione IVA partono dal 90% dell'imposta non correttamente applicata (art. 6 D.Lgs. 471/1997), con minimi che rendono conveniente la prevenzione rispetto alla correzione.

L'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni che partono dal 90% dell'imposta non correttamente applicata per errori nella fatturazione IVA legati allo split payment, rendendo il costo della non conformità sistematicamente superiore a quello della prevenzione.

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Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) non modifica il regime IVA delle forniture alla PA, ma impone ai concorrenti di dimostrare la regolarità fiscale: un'errata gestione dello split payment può riflettersi negativamente sul DURC e sui requisiti di partecipazione alle gare ANAC.

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FAQ - Domande frequenti sullo split payment

Lo split payment si applica anche alle prestazioni esenti IVA? No. Se l'operazione è esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, non c'è IVA da scindere. Il regime split payment presuppone l'esistenza di un'IVA esposta in fattura. Su operazioni esenti si emette fattura normale con indicazione della norma di esenzione.

Cosa succede se applico erroneamente lo split payment? Se lo applichi dove non dovevi, l'ente paga solo l'imponibile ma l'IVA non viene versata correttamente. Se non lo applichi dove dovresti, l'ente ti paga l'IVA ma poi la trattiene internamente per versarla all'Erario, creando una discrepanza. In entrambi i casi si generano irregolarità sanabili con nota di credito e nuova fattura, ma con possibili sanzioni se l'errore non viene corretto tempestivamente.

Il fornitore in regime forfettario deve applicare lo split payment? No. I forfettari non addebitano IVA sulle proprie prestazioni, quindi il meccanismo non si attiva. La fattura del forfettario verso una PA non riporta IVA e non è soggetta alla scissione dei pagamenti.

Come si indica lo split payment in fattura elettronica? Nel file XML da trasmettere allo SDI occorre impostare il campo EsigibilitaIVA con il valore S e inserire nel corpo del documento la dicitura "scissione dei pagamenti". Il tipo documento è TD01 per le fatture ordinarie. Molti gestionali hanno un flag dedicato nell'anagrafica cliente o nella maschera di emissione fattura.

È possibile richiedere il rimborso del credito IVA generato dallo split payment? Sì. Il fornitore strutturalmente a credito IVA per effetto dello split payment può presentare il modello IVA TR per il rimborso accelerato trimestrale (art. 38-bis DPR 633/72). Il rimborso avviene entro 3 mesi se si presenta garanzia bancaria o assicurativa oppure si rientra nei casi di rimborso prioritario. In alternativa il credito può essere compensato con altri debiti tributari tramite F24.

Lo split payment vale anche per i professionisti? Dipende. I professionisti che emettono parcella con ritenuta d'acconto (art. 25 DPR 600/73) sono esclusi dal regime: la ritenuta sostituisce il meccanismo di controllo fiscale. I professionisti che emettono fattura senza ritenuta verso soggetti nella platea split payment devono invece applicare la scissione. Il discrimine è la presenza o meno della ritenuta d'acconto sulla parcella.

Aggiornato a giugno 2026.

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