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Art. 119 D.Lgs. 36/2023: guida al subappalto nei contratti pubblici
Aggiornato al D.Lgs. 209/2024 - Correttivo al Codice degli Appalti. Ultima revisione: giugno 2026.
L'art 119 dlgs 36/2023 è tra le disposizioni più consultate dell'intero Codice dei Contratti Pubblici. Non è un caso: il subappalto tocca direttamente la capacità di un'impresa di partecipare a gare per cui non ha, da sola, tutti i requisiti tecnici o le risorse operative. Capire cosa dice la norma, dove fissa i limiti e cosa è cambiato con il correttivo del 2024 è il punto di partenza per non fare errori in offerta.
Cosa dice l'art. 119 D.Lgs. 36/2023 sul subappalto
L'art. 119 D.Lgs. 36/2023 disciplina il subappalto nei contratti pubblici fissando come regola generale il principio di esecuzione personale e come soglia massima il 50% dell'importo contrattuale complessivo. Il comma 1 ammette deroghe solo a condizioni precise, rendendo il subappalto un'eccezione regolamentata e non una scelta libera dell'appaltatore.
Definizione di subappalto nel codice appalti
L'art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 parte da un principio chiaro: i soggetti affidatari devono eseguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture oggetto del contratto. Il subappalto è l'eccezione a questa regola, non la norma.
La definizione di subappalto nel codice è precisa. Il subappalto è il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto principale. Per leggere la definizione completa nel contesto del glossario normativo, consulta la definizione di subappalto nel glossario del Codice.
Tre elementi distinguono il subappalto da altri istituti:
- L'affidamento riguarda una parte delle prestazioni, non la totalitÃ
- Il terzo (subappaltatore) esegue materialmente la prestazione
- Esiste un rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, distinto dal contratto principale con la stazione appaltante
Questa definizione ha una conseguenza pratica immediata: qualsiasi accordo che trasferisca a un terzo l'esecuzione di una parte del contratto, indipendentemente dal nome che gli si dà , può rientrare nell'ambito dell'art 119 dlgs 36/2023. Il nomen iuris non è determinante.
Il D.Lgs. 36/2023 adotta un criterio sostanziale nella qualificazione del subappalto: secondo il combinato disposto degli artt. 119 e 2, il trasferimento materiale dell'esecuzione a un terzo prevale sulla qualificazione formale dell'accordo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
Esecuzione personale e deroghe ammesse
Il comma 1 dell'art. 119 stabilisce il principio di esecuzione personale come regola generale. L'operatore economico aggiudicatario deve eseguire direttamente le prestazioni contrattuali.
Le deroghe sono ammesse ma devono rispettare i limiti quantitativi fissati dalla norma (di cui al paragrafo successivo) e le condizioni specifiche previste per ciascuna tipologia di appalto. Non è possibile ricorrere al subappalto in modo illimitato, né è possibile svuotare il contratto della sua sostanza trasferendo a terzi l'intero nucleo prestazionale.
Il principio di esecuzione personale serve a garantire che la stazione appaltante possa fare affidamento sul soggetto che ha valutato e selezionato in sede di gara. Se l'operatore economico potesse subappaltare liberamente tutto, il processo di qualificazione perderebbe significato.
Limiti quantitativi e indicazione in gara
Il limite massimo di subappalto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023 è pari al 50% dell'importo complessivo del contratto.
Questo vale per i contratti di appalto ordinari. Il limite si applica all'importo complessivo, non alla singola categoria di lavoro o tipologia di prestazione.
Quanto all'indicazione in gara, la norma prevede che il concorrente che intende ricorrere al subappalto lo dichiari in sede di offerta. L'indicazione deve riguardare le parti del contratto che si intendono subappaltare e, in alcuni casi, il nominativo del subappaltatore. Il comma 4 chiarisce quando l'indicazione del nominativo è obbligatoria già in fase di gara.
L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha rilevato che nelle procedure sopra soglia UE le clausole di subappalto più restrittive rispetto al limite legale del 50% compaiono in oltre un terzo dei bandi analizzati, rendendo la lettura puntuale del disciplinare un passaggio non delegabile.
Subappalto e subaffidamento nel D.Lgs. 36/2023
Nel D.Lgs. 36/2023 il subappalto è l'affidamento a terzi di prestazioni che costituiscono oggetto diretto del contratto, soggetto all'art. 119 con tutti i relativi vincoli di autorizzazione e soglie. Il subaffidamento (o subcontratto non qualificante) riguarda invece forniture o servizi accessori estranei all'oggetto principale dell'appalto, ed è sottratto alla disciplina dell'art. 119.
Subappalto qualificante e non qualificante
Non ogni affidamento a terzi è subappalto ai sensi dell'art 119 dlgs 36/2023. Il codice distingue tra subappalto in senso tecnico e altre forme di collaborazione esterna che non rientrano nell'ambito applicativo della norma.
Il subappalto qualificante riguarda le prestazioni per le quali il concorrente non possiede direttamente i requisiti di qualificazione necessari. In questo caso, il subappalto non è solo un'opzione organizzativa ma incide sulla valutazione della capacità tecnica in sede di gara.
Il subappalto non qualificante (o "subappalto ordinario") riguarda invece prestazioni per cui l'appaltatore è già qualificato ma sceglie, per ragioni organizzative o economiche, di affidarle a terzi entro il limite del 50%.
La distinzione rilevante nella prassi è tra:
- Subappalto: rientra nell'art. 119 dlgs 36/2023, richiede autorizzazione, soglie e obblighi specifici
- Subcontratto (o subaffidamento non qualificante): affidamento di forniture o servizi accessori che non costituiscono prestazioni oggetto dell'appalto; non soggetto alle stesse regole
- Cottimo: forma specifica di subappalto per i lavori, da non confondere con il subcontratto di fornitura
L'errore più comune è trattare qualsiasi collaborazione con un fornitore come subappalto soggetto all'art. 119. Non lo è. Solo l'affidamento di prestazioni oggetto del contratto configura subappalto in senso tecnico.
Parere MIT n. 3656/2025: le situazioni borderline
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 3656/2025, ha affrontato alcune delle situazioni più frequentemente contestate nelle gare: il caso in cui un'impresa si avvale di personale dipendente di un'altra società , il caso dei contratti misti con componente di installazione rilevante, e il caso dell'affidamento a società controllate.
Il MIT ha chiarito che il carattere sostanziale prevale sulla forma. Se un soggetto terzo esegue materialmente una parte delle prestazioni riconducibili all'oggetto del contratto, si configura subappalto indipendentemente dalla qualificazione contrattuale dell'accordo tra le parti.
Il Parere MIT n. 3656/2025 ha esteso esplicitamente il criterio sostanziale dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 anche ai rapporti infragruppo, stabilendo che l'affidamento a società controllate o collegate configura subappalto ogni volta che il soggetto terzo esegue materialmente prestazioni rientranti nell'oggetto del contratto principale.
Questo parere è particolarmente rilevante per le PMI del settore ICT e dei servizi, dove è frequente l'utilizzo di collaboratori esterni per componenti tecniche specifiche. La linea di confine tra subappalto e contratto di fornitura di manodopera specializzata non è sempre netta, e il parere MIT fornisce criteri interpretativi utili per valutare caso per caso.
Nei settori regolati dal Codice CAD (D.Lgs. 82/2005), come i servizi cloud e le forniture di software nella pubblica amministrazione, la qualificazione delle prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale del contratto è particolarmente controversa e rende ancora più rilevante l'applicazione dei criteri fissati dal MIT.
Obblighi della stazione appaltante: art. 119 D.Lgs. 36/2023
La stazione appaltante ha obblighi attivi e tempistiche vincolate: deve ricevere il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni e autorizzare o negare entro i termini previsti, verificando requisiti, soglie e coerenza con l'offerta. Il silenzio non equivale ad autorizzazione tacita.
Autorizzazione al subappalto: procedura e tempistiche
La stazione appaltante non può semplicemente prendere atto del subappalto dichiarato in offerta. Ha obblighi attivi e tempi vincolati.
Il comma 4 dell'art. 119 prevede che l'appaltatore trasmetta alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La stazione appaltante deve autorizzare o negare l'autorizzazione entro i termini previsti, verificando:
- Il rispetto del limite del 50%
- I requisiti del subappaltatore (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023)
- L'assenza di motivi di esclusione in capo al subappaltatore
- La coerenza con quanto dichiarato in fase di offerta
Il silenzio della stazione appaltante non equivale ad autorizzazione tacita. La norma non prevede silenzio-assenso in questa fattispecie, a differenza di quanto accade in altri istituti del codice.
Responsabilità solidale e pagamento diretto al subappaltatore
L'art. 119 introduce una tutela rilevante per i subappaltatori: il pagamento diretto e la responsabilità solidale.
La stazione appaltante può, e in alcuni casi deve, pagare direttamente il subappaltatore per le prestazioni da questo eseguite. Il pagamento diretto è obbligatorio quando:
- Il subappaltatore lo richiede e l'appaltatore è in stato di insolvenza o inadempimento
- Il contratto o il bando lo prevedono espressamente
La responsabilità solidale dell'appaltatore verso i dipendenti del subappaltatore per il trattamento economico e normativo è confermata. Questo significa che il subappaltatore deve rispettare i contratti collettivi di settore, e l'appaltatore risponde in solido di eventuali inadempimenti.
Per chi prepara un'offerta, questo aspetto non è teorico: significa che la scelta del subappaltatore ha implicazioni dirette sul rischio contrattuale dell'appaltatore principale.
La disciplina del pagamento diretto al subappaltatore si intreccia con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 (lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): la stazione appaltante che omette il pagamento diretto obbligatorio espone l'appaltatore a inadempimenti a cascata lungo la filiera.
Requisiti del subappaltatore: artt. 94-98 del codice appalti
Il subappaltatore deve possedere i requisiti di ordine generale e motivi di esclusione previsti dagli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata.
In concreto, questo significa che il subappaltatore:
- Non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione obbligatoria (art. 94)
- Non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione facoltativa (art. 95-98)
- Deve possedere i requisiti tecnici e di qualificazione richiesti per la specifica categoria di prestazione
Per i lavori pubblici, questo si traduce nell'obbligo di possedere la SOA (attestazione SOA) per la categoria e classifica corrispondente alla prestazione subappaltata. I dettagli sui requisiti SOA per il subappaltatore definiscono con precisione quali categorie richiedono l'attestazione e quali soglie di importo si applicano.
La verifica di questi requisiti è a carico della stazione appaltante, ma l'appaltatore ha l'onere di presentare documentazione completa al momento della richiesta di autorizzazione. Errori o lacune in questa fase bloccano il subappalto e, nei casi peggiori, possono portare alla risoluzione del contratto.
Secondo il sistema di qualificazione SOA disciplinato dal D.P.R. 207/2010 e confermato dal D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore di lavori pubblici deve essere in possesso dell'attestazione per la categoria e la classifica corrispondente alle prestazioni subappaltate: l'assenza di tale requisito al momento della richiesta di autorizzazione comporta il diniego automatico da parte della stazione appaltante.
Come leggere un bando con clausole di subappalto senza perdere ore
Ogni bando può restringere i limiti dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 al di sotto del 50% legale o imporre condizioni aggiuntive, come l'indicazione obbligatoria del nominativo del subappaltatore già in offerta, disperse tra disciplinare, capitolato speciale e CSA. Leggere solo il disciplinare non è sufficiente: serve un'analisi trasversale di tutti i documenti di gara.
Il problema reale: ogni bando interpreta i limiti dell'art. 119 a modo suo
L'art. 119 fissa il limite del 50%, ma la stazione appaltante ha margini di discrezionalità nella redazione del bando. Può prevedere limiti più restrittivi per specifiche lavorazioni, può richiedere l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in offerta, può escludere il subappalto per determinate categorie di prestazione.
Il risultato è che due bandi con lo stesso oggetto e la stessa base d'asta possono avere clausole di subappalto radicalmente diverse. Chi non legge con attenzione rischia di presentare un'offerta con un piano di subappalto incompatibile con quanto previsto dal bando, con conseguente esclusione o, peggio, risoluzione contrattuale in corso d'opera.
Il problema non è solo il tempo. È che le clausole rilevanti sono spesso disperse tra il disciplinare, il capitolato speciale e il CSA, in paragrafi non sempre intitolati "subappalto". Serve un'analisi trasversale di più documenti, non una lettura sequenziale.
Sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip, le clausole di subappalto variano sensibilmente anche tra bandi pubblicati dalla stessa centrale di committenza, rendendo indispensabile la verifica puntuale per ogni singola procedura.
Come Avvista analizza le clausole di subappalto e segnala i rischi
Lo strumento di analisi di Avvista, all'interno del framework ANALIZZA, genera quattro schede per ogni bando: Riepilogo, Rischi, Suggerimenti e Confronto Profilo. La scheda Rischi identifica esplicitamente le clausole che si discostano dallo standard normativo, incluse le restrizioni al subappalto più severe del limite legale.
Questo non è un controllo generico: la scheda segnala se il bando richiede l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in offerta (obbligo che molti dimenticano), se ci sono categorie escluse dal subappalto, o se il limite percentuale è stato abbassato rispetto al 50% di legge.
Caso d'uso reale - Un operatore TLC regionale con 10 gare/anno ha introdotto l'analisi automatica dei requisiti tecnici nel proprio processo di valutazione pre-bid. L'analisi automatica dei requisiti tecnici ha raddoppiato il win rate, in parte perché ha permesso di identificare in anticipo i bandi in cui la struttura di subappalto pianificata era incompatibile con le clausole specifiche del disciplinare.
Gap-analysis dei requisiti: sai subito se il tuo profilo regge o no
La funzionalità di gap-analysis del piano Pro è quella che risolve il problema più concreto legato al subappalto: capire se il proprio profilo aziendale, insieme a quello del subappaltatore identificato, soddisfa i requisiti complessivi del bando.
Il sistema confronta i requisiti dichiarati nel bando con il profilo dell'impresa e, se indicato, con quello del subappaltatore. Il risultato è una valutazione verde/giallo/rosso per ogni requisito: verde significa soddisfatto, giallo richiede verifica, rosso segnala un gap che preclude la partecipazione o richiede un'integrazione.
Questo è particolarmente utile per i casi in cui si ricorre al subappalto proprio per coprire un gap di qualificazione. Senza uno strumento di analisi, il rischio è scoprire il problema solo dopo aver depositato l'offerta.
Piani, prezzi e cosa include il trial
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Quando ha senso aggiungere Cato per la compilazione documentale
Avvista copre la fase SCOPRI → ANALIZZA → DECIDI: dalla scoperta del bando alla decisione consapevole di partecipare. La compilazione dei documenti di gara, DGUE, dichiarazioni art. 94-98, documentazione tecnica, è un processo separato che richiede un tool dedicato.
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Leggi il prossimo bando con subappalto già analizzato
L'art 119 dlgs 36/2023 non è una norma statica. Il correttivo D.Lgs. 209/2024 ha introdotto modifiche procedurali, la giurisprudenza si aggiorna, i pareri MIT chiariscono i casi borderline. Per approfondire il quadro normativo in evoluzione, la pagina sull'evoluzione del Codice degli Appalti verso il 2026 raccoglie le modifiche più recenti e quelle attese.
Per chi partecipa a gare con strutture di subappalto, la lettura preventiva delle procedure di affidamento dei contratti pubblici aiuta a contestualizzare i vincoli dell'art. 119 nel quadro complessivo del procedimento di gara.
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FAQ - Domande frequenti sull'art. 119 D.Lgs. 36/2023
Qual è il limite massimo di subappalto previsto dal D.Lgs. 36/2023?
Il limite è pari al 50% dell'importo complessivo del contratto (art. 119, comma 2). Si applica ai contratti nei settori ordinari per lavori, servizi e forniture. Nei settori speciali la disciplina può variare. La stazione appaltante può fissare limiti più restrittivi nel bando, ma non può alzare la soglia oltre il 50% previsto dalla norma.
Il subappaltatore deve avere la SOA?
Sì, per i lavori pubblici il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria e la classifica corrispondente alle prestazioni subappaltate. L'obbligo deriva dall'art. 119, comma 4, che richiede al subappaltatore il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara in relazione alla specifica prestazione subappaltata.
È possibile subappaltare a cascata?
No. L'art. 119, comma 17, vieta espressamente il subappalto a cascata: il subappaltatore non può a sua volta subappaltare le prestazioni ricevute. L'unica eccezione riguarda la fornitura di materiali e i noli a freddo, che non configurano subappalto in senso tecnico.
Cosa cambia con il correttivo D.Lgs. 209/2024 per il subappalto?
Il D.Lgs. 209/2024 ha apportato modifiche procedurali all'art. 119, con interventi sulla tempistica di autorizzazione e sulla documentazione richiesta. Prima di applicare le disposizioni, è consigliabile verificare il testo in vigore in Gazzetta Ufficiale: alcune modifiche riguardano aspetti tecnici che si riflettono sulla redazione dei bandi più che sui limiti percentuali, rimasti al 50%.
Quando va indicato il subappaltatore nell'offerta?
L'indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta è obbligatoria nei casi in cui il subappalto riguarda prestazioni per le quali sono richiesti requisiti di qualificazione specifici o quando il bando lo prevede espressamente. In assenza di tale obbligo, è sufficiente dichiarare la quota di subappalto e le relative lavorazioni, con riserva di indicare il nominativo al momento della richiesta di autorizzazione (art. 119, comma 4).
Aggiornato a giugno 2026.
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