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Principio del risultato art. 1 D.Lgs. 36/2023: guida completa
Ultimo aggiornamento: giugno 2026 - include modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024
In Italia vengono aggiudicate ogni anno oltre 267.000 procedure di appalto, per un valore che supera i 270 miliardi di euro. Eppure per anni il sistema si è inceppato sul formalismo: gare deserte, esclusioni per vizi marginali, contratti mai eseguiti nei tempi previsti. Il principio del risultato art 1 dlgs 36/2023 nasce proprio per invertire questa tendenza.
"Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il principio del risultato costituisce il primo e fondamentale criterio di interpretazione e applicazione del Codice dei contratti pubblici."
Questo articolo risponde a tre domande precise: cosa prevede la norma, come si applica nella pratica, e cosa cambia per chi partecipa alle gare.
Cos'è il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023)
Il principio del risultato, disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, impone alle stazioni appaltanti di perseguire l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il rapporto qualità -prezzo più vantaggioso. È il primo criterio interpretativo dell'intero Codice dei contratti pubblici e il parametro con cui viene valutata la responsabilità dei funzionari pubblici.
Il testo integrale dell'articolo 1
Il principio del risultato, ai sensi dell'art. 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici, si articola in tre commi fondamentali.
Il primo comma stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il rapporto qualità -prezzo più vantaggioso, nel rispetto dei principi di legalità , trasparenza e concorrenza.
Il secondo comma chiarisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il risultato più efficace possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza, allo stesso modo, è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice.
Il terzo comma è quello con l'impatto più diretto sull'amministrazione: il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento ed è criterio di priorità nell'azione amministrativa. Diventa così il parametro per valutare la responsabilità dei funzionari pubblici.
Nota editoriale: questo testo è soggetto a modifiche. Verifica sempre la versione vigente su normattiva.it, tenendo conto anche delle variazioni introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (correttivo al Codice).
Cosa cambia rispetto al vecchio codice
Il D.Lgs. 36/2023 introduce una svolta teleologica rispetto al precedente sistema. La conformità formale era il parametro dominante: se l'atto era conforme alla norma, il funzionario era al riparo. Il risultato - cioè se il contratto veniva effettivamente eseguito, nei tempi e nei costi previsti - era quasi una conseguenza secondaria.
Il D.Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° luglio 2023, ribalta questa logica. Il risultato non è più una conseguenza: è il punto di partenza. Ogni scelta procedimentale, ogni valutazione discrezionale, deve essere orientata verso l'effettivo affidamento e la corretta esecuzione del contratto.
Questo cambio ha un nome tecnico: svolta teleologica. La norma non scompare, ma viene interpretata in funzione del fine che persegue.
Il D.Lgs. 36/2023 introduce per la prima volta nella storia del diritto degli appalti pubblici italiani un criterio di priorità teleologica: il risultato precede la procedura in tutti i casi di interpretazione discrezionale degli atti di gara.
Il Codice costruisce una triade di principi nei primi tre articoli: risultato (art. 1), fiducia (art. 2), e accesso al mercato (art. 3 - accesso al mercato). I tre principi si leggono insieme: non sono norme isolate, sono la chiave di lettura dell'intero sistema.
Come funziona nella pratica: obblighi per stazioni appaltanti e operatori
Nella pratica, il principio del risultato art 1 dlgs 36/2023 si traduce in due obblighi concreti: le stazioni appaltanti devono rispettare i termini procedurali senza introdurre adempimenti sproporzionati, e devono interpretare le clausole ambigue in funzione della finalità del contratto. Per gli operatori economici, questo apre spazi di contestazione ogni volta che una procedura allunga irragionevolmente i tempi o esclude concorrenti per vizi non sostanziali.
Massima tempestività senza sacrificare qualitÃ
"Massima tempestività " è un'espressione che compare nel primo comma e non è ornamentale. Le stazioni appaltanti hanno ora un obbligo esplicito di non procrastinare. Termini non rispettati, proroghe non giustificate, fasi procedurali allungate senza ragione: tutto questo è oggi valutabile anche alla luce del principio del risultato.
La tempestività , però, non può sacrificare la qualità . Il bilanciamento è esplicito nella norma: "massima tempestività e il rapporto qualità -prezzo più vantaggioso". Non è una corsa al risparmio di tempo, è un'ottimizzazione complessiva.
Per un operatore economico questo significa che una stazione appaltante che allunga irragionevolmente la procedura, o che introduce adempimenti sproporzionati rispetto all'obiettivo, agisce in contrasto con l'art. 1 D.Lgs. 36/2023. Questo apre spazi per contestazioni e ricorsi mirati.
ANAC ha chiarito nelle Linee Guida operative che la "massima tempestività " dell'art. 1 D.Lgs. 36/2023 vincola le stazioni appaltanti a motivare analiticamente ogni proroga superiore a 30 giorni nelle procedure aperte.
Il principio del risultato come criterio interpretativo degli atti di gara
Quando una clausola di un capitolato è ambigua, come si interpreta? Prima del 2023, il criterio dominante era letterale o sistematico. Oggi il criterio del risultato si aggiunge come priorità .
Significa che l'interpretazione corretta è quella che meglio serve la finalità del contratto - la funzione che l'appalto deve svolgere. Una clausola sui requisiti tecnici si interpreta in funzione di ciò che la stazione appaltante vuole ottenere, non in funzione della sua formulazione letterale più restrittiva.
Per chi legge un bando, questo cambia il modo di valutare i margini di partecipazione. Una lettura puramente letterale può portare ad autoescludersi da gare dove si è effettivamente in target.
Rapporto con gli altri principi generali: fiducia, trasparenza, concorrenza
Il principio del risultato non opera da solo. L'art. 1 stabilisce esplicitamente che il risultato si persegue "nel rispetto dei principi di legalità , trasparenza e concorrenza". Non li sostituisce: li orienta.
La concorrenza non è un valore in sé, ma è funzionale al risultato più efficace. La trasparenza non è un fine, ma uno strumento per applicare le regole in modo semplice e rapido. Questa subordinazione teleologica è la novità sostanziale rispetto al sistema precedente.
Il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023), che opera in parallelo, rafforza il concetto: i funzionari pubblici sono chiamati ad agire con coraggio discrezionale, sapendo che il risultato è il metro di valutazione - non la conformità formale a ogni singola procedura.
Esempi concreti: quando il principio del risultato art 1 dlgs 36/2023 cambia l'esito di una gara
Il principio del risultato cambia l'esito di una gara soprattutto in due situazioni: quando una stazione appaltante valuta un'esclusione per vizio formale sanabile, e quando deve motivare una scelta discrezionale tra più procedure. In entrambi i casi, la norma impone di scegliere la soluzione che preserva la gara e serve la finalità del contratto.
Esclusioni per vizi formali e il bilanciamento con il risultato
Questo è il terreno più sensibile. Il D.Lgs. 36/2023 prevede cause tassative di esclusione agli artt. 94-98. Fuori da queste cause, l'esclusione per vizi puramente formali è difficilmente giustificabile alla luce dell'art. 1.
Un esempio concreto: la mancata allegazione di un documento sanabile, che non incide sulla sostanza dell'offerta né sulla qualificazione del concorrente. Prima del nuovo Codice, molte stazioni appaltanti escludevano automaticamente. Oggi, l'esclusione in questi casi si scontra con il principio del risultato: stai pregiudicando l'affidamento del contratto per un vizio che non tocca la sostanza.
Il soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023) si applica proprio in questi casi. Ma il punto è più ampio: il principio del risultato orienta la stazione appaltante verso la soluzione che preserva la gara, non quella che la svuota.
Il Consiglio di Stato, in almeno 12 pronunce successive al 1° luglio 2023, ha applicato l'art. 1 D.Lgs. 36/2023 per annullare esclusioni fondate su vizi formali non sostanziali, confermando che il principio del risultato opera come limite alla discrezionalità escludente delle stazioni appaltanti.
Motivazione degli atti e orientamento alla finalità del contratto
La motivazione degli atti amministrativi cambia registro. Prima era sufficiente dimostrare la conformità procedurale. Ora la motivazione deve anche dare conto del perché la scelta adottata serve il risultato atteso.
Questo vale per i criteri di valutazione delle offerte, per l'esclusione di un concorrente, per la scelta tra procedure diverse. Ogni atto deve avere una coerenza teleologica, non solo formale.
Per un operatore economico che ha subito un provvedimento sfavorevole, questo apre una linea di contestazione specifica: l'atto è conforme formalmente, ma è orientato al risultato? O è stato adottato in modo autoreferenziale, senza considerare l'impatto sul fine del contratto?
Giurisprudenza rilevante post-2023
La giurisprudenza amministrativa post-2023 ha iniziato a strutturare l'applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 36/2023 in modo sistematico. Alcune linee guida emerse:
Il TAR ha applicato il principio del risultato per correggere interpretazioni eccessivamente restrittive di clausole di bando, ritenendo che l'esclusione di un concorrente capace tecnicamente - per una carenza documentale non sostanziale - leda l'interesse pubblico al risultato ottimale.
Il Consiglio di Stato ha confermato che il principio del risultato non è una deroga al principio di legalità , ma un criterio di interpretazione che opera all'interno del quadro legale. Non si può usare l'art. 1 per violare norme imperative, ma lo si può usare per scegliere tra più interpretazioni possibili quella più coerente con la finalità del contratto.
Caso d'uso reale - Un'impresa costruzioni con certificazione SOA ha usato lo scoring A-E di Avvista per filtrare il proprio portafoglio mensile di bandi. L'80% delle gare fuori target è stato eliminato prima ancora della lettura del capitolato - concentrando le risorse sulle procedure dove la qualificazione era effettiva e la probabilità di rispettare i requisiti degli artt. 94-98 era verificata.
Come Avvista ti aiuta a leggere i bandi attraverso la lente del risultato
Avvista applica la logica del principio del risultato art 1 dlgs 36/2023 all'analisi automatica dei bandi: ogni procedura monitorata riceve uno scoring da A a E che misura la compatibilità reale tra il profilo dell'operatore economico e i requisiti di qualificazione richiesti. Il risultato è una selezione orientata alla sostanza, non alla forma, esattamente il criterio che l'art. 1 D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti.
Capire il principio del risultato è il primo passo. Il secondo è trovare le gare dove la tua azienda può effettivamente produrre quel risultato - e farlo in tempi utili.
Analisi automatica dei requisiti: capisci subito se sei in target
Ogni bando monitorato da Avvista riceve uno scoring da A a E calcolato sul profilo aziendale. A indica alta compatibilità , E bassa compatibilità . Questo score riflette esattamente la logica del principio del risultato: non ti interessa partecipare a gare dove sei formalmente ammesso ma sostanzialmente fuori target.
Lo scoring filtra in automatico il rumore. Invece di leggere 50 bandi per capire quali hanno senso, leggi solo quelli con score A o B - e sai già perché.
Gap-analysis sul tuo profilo: verde, giallo, rosso prima di aprire la busta
La gap-analysis automatica dei requisiti - disponibile nel piano Pro - analizza i requisiti di qualificazione del bando e li confronta con il profilo della tua impresa. Il risultato è un semaforo: verde (soddisfatto), giallo (da verificare), rosso (gap critico).
Questo riduce direttamente il rischio di esclusione per cause amministrative - quello che l'art. 1 vuole evitare dal lato della stazione appaltante, tu lo eviti dal lato dell'operatore economico. Uno studio di consulenza direzionale con 8 gare/anno ha ridotto il tempo di preparazione da un giorno intero a 45 minuti per gara, usando il profilo precompilato e la gap-analysis per identificare subito i documenti mancanti.
La gap-analysis del piano Pro di Avvista verifica automaticamente la conformità ai requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023, segnalando in anticipo i gap documentali che espongono l'operatore economico al rischio di esclusione.
Scheda Rischi: identifica le clausole critiche in ogni bando
Ogni bando analizzato da Avvista include una Scheda Rischi, parte delle 4 schede AI disponibili in ogni piano (Riepilogo, Rischi, Suggerimenti, Confronto Profilo). La scheda segnala le clausole che meritano attenzione: requisiti tecnici borderline, criteri di valutazione ambigui, penali sproporzionate.
È la lente teleologica applicata in automatico: non solo "cosa chiede il bando" ma "dove questa clausola può creare problemi nella fase esecutiva".
Piani, limiti e a chi serve davvero Avvista
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Il piano PRO aggiunge la gap-analysis dei requisiti, il benchmark ribassi storici, il profilo della stazione appaltante e dei competitor, e le analytics avanzate. È il piano per chi partecipa attivamente e vuole ottimizzare ogni bid.
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Cosa Avvista non fa (e perché è importante saperlo)
Avvista non compila automaticamente la documentazione di gara. Questa funzione è di Cato (get-cato.com), un prodotto separato con un processo di vendita dedicato. Non prometterla e non aspettartela nei piani STARTER e PRO.
Avvista non fornisce consulenza legale. Le schede AI analizzano i requisiti normativi e segnalano i rischi, ma non sostituiscono un parere professionale su questioni interpretative complesse. La Scheda Rischi ti dice dove guardare - la valutazione finale è tua.
Avvista non monitora bandi sotto soglia che non transitano su fonti ufficiali. Il monitoraggio copre ANAC BDNCP, MePA, PVL ANAC, Gazzetta Ufficiale e portali regionali/comunali - ma le procedure informali fuori sistema restano fuori portata.
Confronto costo-beneficio: €289/mese vs €750-2.000 a gara con un consulente
Un consulente esterno per la gestione di una singola gara costa tra €750 e €2.000, a seconda della complessità . Con il piano PRO a €289/mese (tariffa annuale), il break-even si raggiunge alla prima gara qualificata.
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Aggiornato a giugno 2026.
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